CAMBIAMENTI NORMATIVI CHE COMPORTANO.........UNA EVOLUZIONE IMPORTANTE

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L'imprenditore è chiamato a un cambio culturalepoiché non è più sufficiente la gestione di una attività (industriale, intermediaria nella circolazione dei beni, ecc..) organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi (artt. 2195 e 2082 C.C.) che trae spunto essenzialmente dall'intuito dello stesso imprenditore, il quale si assume il rischio (d'impresa), come intesi fino ad oggi.


È noto che, nel panorama nazionale:
- nelle micro-piccole imprese, anche collettive, l'imprenditore è colui che ha organizzato i fattori della produzione in funzione di un risultato economico con finalità lucrative/speculative;
- a capo di tali imprese, sovente, l'imprenditore accentra i diversi ruoli necessari per l'esercizio sempre più complesso dell'azienda;
- i capitali di rischio impiegati sono spesso poco significativi, tant'è che il ricorso al credito rappresenta un disvalore, in particolare se raffrontato a quanto accade in altri Paesi;
- questi “modelli” di impresa rappresentano oltre il 90% delle imprese attive.


Detto questo e preso atto delle nuove disposizioni contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019, l'imprenditore deve riorganizzare il proprio ufficio, avendo ben presente che non è più possibile esercitare l'impresa concentrando le diverse funzioni (e relative decisioni) essenzialmente su di una sola persona.

 

Infatti, il Codice stabilisce che:
- (art. 3) “L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 C.C., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative”;
- (art. 375) “All'art. 2086 C.C., dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»";
- (art. 377) “All'art. 2257 C.C., il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, c. 2 e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. All'art. 2380-bis C.C., il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art. 2086, c. 2 e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale»".


Infine, anche l'art. 2475 C.C. (S.r.l.) viene riformulato esattamente come sopra enunciato.
Dal breve quadro rappresentato si rileva senza ombra di dubbio che l'imprenditore deve fare un cambiamento epocale, apportando modifiche anche sostanziali finalizzate a:
– regolamentare un'organizzazione amministrativa e contabile efficiente e adeguata alla natura e dimensioni dell'impresa;

– predisporre strumenti/mezzi idonei nel prevenire i diversi “rischi” e quindi mantenere/salvaguardare la “continuità aziendale”.
In definitiva si tratta di mettere a punto un “cruscotto aziendale”, strutturato e implementabile nel tempo, in modo da prevenire le diverse fonti di rischio, adempiendo di fatto anche alle disposizioni contenute nell'art. 6 D.Lgs. 231/2001.

 

Scritta il 19/03/2019