COMPENSO D'AMMINISTRATORE

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L'Amministratore deve essere iscritto alla gestione separata INPS a norma della Legge 335/1995.

I contributi Inps variano a seconda dei requisiti soggettivi dell'Amministratore e sono a carico per 1/3 dell'Amministratore stesso e per i 2/3 a carico della ditta.

Gli Amministratori che sono anche Soci di Srl commerciali e Artigiani devono pagare inoltre anche i contributi INPS fissi e a percentuale previsti per la gestione sulla base del reddito fiscale dichiarato dalla società̀ in base alla relativa quota di partecipazione. 

I compensi corrisposti agli amministratori, per un importo proporzionato all’opera svolta, sono deducibili dal reddito societario quando:

- sono deliberati dall’assemblea;

- sono previsti dallo statuto.

Il compenso  può essere di importo fisso, predeterminato e corrisposto con cadenza prestabilita. Deve essere rapportato ai dodici mesi se il rapporto cessa o inizia durante l'anno.

Il compenso può essere variabile, stabilito in proporzione ai risultati conseguiti dalla società. La percentuale viene calcolata sull’utile al netto della quota di riserva legale o altre riserve obbligatorie.

L'opera dell'amministratore può essere  gratuita, sarebbe opportuno che:

- ci sia una delibera dell’assemblea in tal senso, con accettazione esplicita degli amministratori;

- sia indicato nella Nota Integrativa la dicitura “all’amministratore non è riconosciuto alcun compenso” quando viene redatto il bilancio di esercizio

Nel caso operino senza partita Iva, il compenso è fiscalmente assimilato al lavoro dipendente in quanto rientra nelle c.d. collaborazioni coordinate e continuative.

Nel caso di amministratore con partita Iva, se l'attività svolta in qualità di amministratore rientra nell'ambito della professione autonoma, i compensi andranno a costituire reddito di lavoro autonomo.

In ogni caso, i proventi da amministratore configurano reddito professionale solo in via eccezionale, ossia solo quando l'ufficio rientra nei compiti istituzionali del professionista: in tutti gli altri casi il compenso va assimilato ai redditi da lavoro dipendente

Scritta il 04/03/2019