Rottamazione ter: la “nuova” definizione agevolata dei ruoli

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D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3 
L’art. 3 del D.L. n. 119/2018 ha previsto la possibilità di aderire a una “nuova” definizione agevolata dei ruoli, la cosiddetta “Rottamazione delle cartelle ter".
Per aderire alla nuova definizione agevolata occorre presentare l’apposito modello entro il 30 aprile 2019.
Con la sanatoria possono essere definiti i carichi affidanti all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
È altresì possibile richiedere un prospetto informativo con l’elenco dei ruoli rottamabili, e non, accedendo al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, compilando e inviando successivamente la documentazione richiesta.
In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:

  • gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);
  • le somme e le sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).

Resteranno da pagare:

  • le somme a titolo di interessi e capitale;
  • le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento delle somme per i carichi affidati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 può avvenire in un’unica soluzione con il versamento del 100% di quanto dovuto entro il 31 luglio 2019 oppure con versamento rateale in un numero massimo di 10 rate di pari importo scadenti il 31 luglio e il 30 novembre a decorrere dal 2019.
Entro il 30 giugno 2019 l’agente di riscossione comunicherà a coloro che hanno aderito alla rottamazione l’ammontare complessivo delle somme dovute, delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse.

Scritta il 12/11/2018