Nessuna detrazione per l'IVA pagata in misura superiore a quella effettiva

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Cassazione, Sentenza 3 ottobre 2018, n. 24001
La Corte di Cassazione, V Sezione Civile, con la sentenza n. 24001 del 3 ottobre 2018 ha reso noto che la previsione di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, introdotta dall'art. 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del D.P.R. n. 633/1972, non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa.
Per scalare l'imposta pagata a monte, chiarisce la Suprema Corte, "non è sufficiente, ai fini della detrazione, che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, ma è altresì indispensabile che esse siano assoggettabili all'IVA nella misura dovuta".

Scritta il 31/10/2018